Art. 17.
(Riduzione delle indennità dei deputati, dei senatori e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia).

      1. Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, è sostituito dal seguente:

      «Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superi i 5.000 euro mensili».